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Vedi anche:
Statuto
Progetto Leoncavallo e Centro crisi 2
 
Dallo Statuto dell’Albero della Speranza
Ivrea, 4 maggio 1998

Art.1
• E’ costituita un associazione privata denominata Associazione l’Albero della Speranza
• L’Associazione opera nell’ambito delle leggi che regolamentano il terzo settore

Art.2
• L’Associazione ha sede legale in Ivrea, attualmente in via Arduino 41.

Art.3
• L’Associazione opera senza fini di lucro.
• L’Associazione ai sensi del capo III del Codice Civile è privata.
• L’Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite, dei propri aderenti, ai quali potrà unicamente essere riconosciuto il rimborso delle spese vive sostenute per lo svolgimento dell’attività.
• L’Associazione potrà assumere dipendenti e/o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

Art.4
Scopi dell’Associazione sono:
• Operare nel campo del disagio e dell’emarginazione, in particolare giovanile.
• Svolgere nel territorio un azione concreta fondata sui principi della condivisione e della solidarietà per il superamento dei diversi problemi individuali e sociali attraverso una rete di opportunità, iniziative e strumenti.
• Svolgere un’azione di denuncia e di lotta alle cause economiche, sociali e culturali che sono l’origine del disagio e dell’emarginazione, di stimolo nei confronti della società e delle istituzioni per una diversa considerazione e soluzione dei problemi, anche attraverso specifiche iniziative di carattere culturale.
• Informare e sensibilizzare cittadini e istituzioni, sia pubbliche che private, su un diverso rapporto economico con i Paesi poveri del mondo, un rapporto che abbia come presupposti la cooperazione, la solidarietà ed il rispetto dei tempi e modi di sviluppo di questi.
• Sviluppare nel nostro paese una cultura e una sensibilità che mirino alla salvaguardia della natura e delle sue risorse.

Art.5
L’espressione concreta della solidarietà si attiverà secondo le possibilità di intervento che i mezzi di volta in volta consentiranno nelle seguenti forme:
• Ogni possibile iniziativa di carattere sociale, culturale, sportiva sul territorio che consenta la promozione e l’elevazione delle persone e della propria dignità, quali ad esempio, stampa e divulgazione di materiali di informazione, giornali, documenti, pubblicazioni, produzione di audiovisivi, organizzazione di incontri, seminari, conferenze, spettacoli, trasmissioni radiotelevisive, manifestazioni.
• La commercializzazione di prodotti forniti da associazioni e/o cooperative che perseguono e si riconoscono negli scopi e finalità del presente statuto, prima fra tutte l’Associazione Gruppo Abele e il Consorzio Abele Lavoro.
Ove necessario l’Associazione potrà fare richiesta di apposite licenze commerciali.
• Ogni possibile iniziativa di collegamento e di coordinamento con altre associazioni, anche di volontariato o cooperative sociali, che perseguono finalità analoghe.
• Ogni possibile iniziativa di solidarietà internazionale di carattere culturale , di scambio di esperienze, viaggi organizzati.
• Per il perseguimento dei suddetti obiettivi e scopi, l’Associazione potrà organizzare tutte le attività previste cedendo in comodato e/o utilizzo e/o sublocazione , senza fini di lucro, attrezzature, locali e arredi alle associazioni, ai gruppi e ai soci dell’Associazione stessa per attività connesse all’oggetto sociale.

Art. 6
• Essendo escluso ogni scopo di lucro, gli utili e gli avanzi di gestione saranno devoluti all’Associazione Gruppo Abele.
· Non è possibile distribuire fondi, riserve e capitale durante la vita dell’Associazione, fatte salve le deroghe stabilite dalla legge.
• E’ vietato distribuire ,anche in modo indiretto, utili, cedere beni o prestare servizi a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità , ad amministratori, soci, associati, partecipanti e a coloro che, a qualunque titolo, operano per l’Associazione o ne fanno parte.
• E’ fatto divieto di tutelare o promuovere gli interessi economici, politici, sindacali, o di categoria di fondatori, soci, amministratori, revisori dei conti, dipendenti o soggetti facenti parte a qualunque titolo dell’Associazione o che siano legati ad essa da un rapporto continuativo di prestazione d’opera retribuito, nonché di soggetti che effettuano erogazioni liberali nei confronti dell’Associazione.

Art. 7
· Possono essere soci persone fisiche, associazioni e cooperative, che svolgono attività nell’ambito degli interessi dell’Associazione e le associazioni di volontariato.